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- Consegnando di persona il tuo contributo presso gli uffici amministrativi della Confraternita, Piazzetta della Misericordia n. 1 Agliana. In tal caso verrà immediatamente rilasciata attestazione dell’oblazione ricevuta.
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- Persone fisiche, imprenditori individuali, lavoratori autonomi e soci di società personali
In questa categoria rientrano le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
Essi possono optare alternativamente tra:
- Erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali. Gli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali, di cui al comma 5, dell’art. 79 del d.lgs. 117/2017 sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 30%, elevata al 35% qualora l’erogazione liberale sia a favore di Organizzazione di Volontariato (OdV), come la Misericordia di Agliana, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000,00 euro. Per le erogazioni in natura, le tipologie dei beni che danno diritto all’agevolazione sono definite dal D.M. 28 novembre 2019. (a decorrere dal periodo d’imposta 2018 – ai sensi del comma 1, dell’art. 83 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, come modificato dal comma 4 dell’art. 24-ter del D.L. 119/2018)
- Erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali. Le persone fisiche, gli enti e le società che eseguono erogazioni liberali (in denaro o in natura) a favore degli Enti del Terzo Settore non commerciali, come la Misericordia di Agliana, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Per le erogazioni in natura, le tipologie dei beni che danno diritto all’agevolazione sono definite dal D.M. 28 novembre 2019. (a decorrere dal periodo d’imposta 2018 – ai sensi del comma 2, dell’art. 83 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117).
Attenzione: Ferma restando la “non” cumulabilità delle due tipologie appena enunciate, i soggetti che effettuano le citate erogazioni liberali “non” possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni (comma 4 dell’art. 83 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117).
- Società, anche cooperative, consorzi ed enti pubblici e privati con attività commerciali
In questa categoria rientrano i soggetti giuridici collettivi, appunto, enti, società personali e di capitali, cooperative e enti pubblici e privati.
In sintesi, questi contribuenti possono optare alternativamente tra:
- Erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono “esclusivamente” finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica, nonché contributi, donazioni e oblazioni erogate a favore di ONG. Sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro e/o natura indicate nella lettera a), comma 2 dell’art. 100 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) per un ammontare non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato (lettera a, comma 2, art. 100 del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
- Erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali. Gli enti e le società che eseguono erogazioni liberali (in denaro o in natura) a favore degli Enti del Terzo Settore non commerciali, come la Misericordia di Agliana, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Per le erogazioni in natura, le tipologie dei beni che danno diritto all’agevolazione sono definite dal D.M. 28 novembre 2019. (a decorrere dal periodo d’imposta 2018 – ai sensi del comma 2, dell’art. 83 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117).
Attenzione: Ferma restando la “non” cumulabilità delle due tipologie appena enunciate, i soggetti che effettuano le citate erogazioni liberali “non” possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni (comma 4 dell’art. 83 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117).
Modalità di pagamento (valido per tutti)
La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni liberali sia eseguito:
- tramite banca (bonifico);
- tramite ufficio postale (versamento su conto corrente intestato al beneficiario o bonifico postale);
- mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Si fa riferimento, in particolare, ai sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), comma 679, dell’art. 1 della legge 160/2019.
Attenzione: Non sono detraibili le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie.
Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
Negli altri casi (assegni, bancomat, carta di credito e/o bonifico), il soggetto beneficiario deve rilasciare al soggetto erogante apposita ricevuta.
Gli oneri di utilità sociale, quindi, tutte le erogazioni liberali sono deducibili in base al “principio di cassa” ovvero nel periodo d’imposta in cui il pagamento è stato eseguito.
(Attenzione: situazione aggiornata al 24 gennaio 2021)